È una tipologia di contratto che non prevede una data finale di risoluzione e non permette il licenziamento da parte del datore di lavoro se non per giusta causa o giustificato motivo.
Dal momento che rappresenta la forma più diffusa di contratto ed essendo applicabile ad innumerevoli tipologie di lavoro, la sua regolamentazione dipende dai cosiddetti Contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL), specifici per ambiti e settori di attività (ad es. CCNL Commercio, CCNL Metalmeccanici, CCNL Funzioni Locali).
In un contratto a tempo indeterminato, sono riconosciuti al lavoratore una serie di diritti tra cui: ferie, tredicesima, liquidazione, permessi, malattia, maternità ed infortunio.
Con l’entrata in vigore del Jobs Act, il contratto a tempo indeterminato è diventato “a tutele crescenti”. In altre parole, viene rivista l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per le assunzioni stipulate dopo il 7 marzo 2015: diversamente dal passato, in caso di licenziamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo, questi ha diritto ad un’indennità economica che dipende dall’anzianità di servizio.
La reintegra nel posto di lavoro è prevista solo per licenziamento discriminatorio e alcuni casi di licenziamento per giusta causa.
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